IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1990, n. 393; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1. 1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. 2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 79 della Costituzione e' cosi' formulato: "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione". - La legge n. 393/1990 delega il Presidente della Repubblica a concedere l'indulto. Nota all'art. 1: - L'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale prevede che: "L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza salvo che il decreto disponga diversamente".